La Cassazione ha stabilito che l'opposizione a decreto penale, seppur inviata a un indirizzo PEC non specifico per le impugnazioni, è valida. La Corte ha annullato la dichiarazione di inammissibilità del GIP, affermando che le rigide regole formali per gli appelli non si applicano automaticamente a questo atto, dovendo prevalere il principio del *favor oppositionis* e il diritto a un processo.
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