Il caso riguarda un cittadino condannato a tre mesi di arresto per aver violato il divieto di ritorno nel Comune di San Zenone al Lambro, misura di prevenzione disposta dal Questore. Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione lamentando vizi di notifica e la mancata concessione delle attenuanti. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che le nullità di notifica non riproposte in appello si considerano sanate. Inoltre, le questioni non sollevate nei precedenti gradi di giudizio non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto ampiamente motivato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese e di tremila euro alla Cassa delle Ammende.
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