Un imputato condannato per bancarotta fraudolenta ha proposto appello trasmettendo l'atto telematico a una casella PEC dell'ufficio giudiziario non dedicata ai depositi penali. Il Giudice dell'udienza preliminare ha dichiarato inammissibile l'impugnazione per violazione delle norme emergenziali. L'imputato ha quindi presentato ricorso per cassazione, sostenendo che l'atto avesse comunque raggiunto lo scopo conoscitivo e sollevando questioni di legittimità costituzionale. La Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità del gravame. Il deposito impugnazione via PEC effettuato a un indirizzo elettronico diverso da quello ufficialmente stabilito dal Ministero della Giustizia comporta l'inammissibilità insanabile dell'atto penale. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese e al versamento di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
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