Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, nonostante l'introduzione del domicilio digitale (PEC), la notifica di un atto processuale al domicilio fisico eletto da un avvocato resta una modalità valida e alternativa. Il caso riguardava un appello dichiarato inammissibile perché notificato tardivamente. La Cassazione ha annullato la decisione, affermando che il notificante aveva legittimamente tentato la notifica presso l'indirizzo fisico e, dopo il fallimento per cause non imputabili, aveva tempestivamente ripreso il procedimento. La Corte ha chiarito che il domicilio digitale non ha carattere di esclusività per le notifiche ad istanza di parte, ma si affianca a quello fisico.
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