Una società di servizi tecnologici ha citato in giudizio due suoi ex dipendenti per violazione dell'obbligo di fedeltà, chiedendo il risarcimento per i danni subiti. Le prove principali consistevano in email e conversazioni digitali estratte dai PC aziendali. I dipendenti hanno contestato tale materiale probatorio attraverso il disconoscimento della riproduzione informatica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, stabilendo che il disconoscimento non priva il documento di ogni valore, ma lo declassa a presunzione semplice. Il giudice può quindi confermarne l'efficacia probatoria basandosi su altri elementi, come testimonianze o ulteriori indizi, purché gravi, precisi e concordanti.
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