Una disputa tra due fratelli per la successione in un contratto di affitto di un terreno sfocia in un caso sulla ripartizione dei costi processuali. Uno dei due eredi, pur risultando vittorioso in appello perché l'impugnazione del fratello era tardiva, si vede negare il rimborso delle spese. La Corte di Cassazione interviene sul tema della compensazione delle spese legali, confermando la decisione precedente. La Suprema Corte stabilisce che il giudice di merito ha un potere discrezionale nel decidere la compensazione, anche in assenza di soccombenza reciproca, purché motivi la sua scelta con ragioni eccezionali, come l'andamento complessivo del giudizio. Di conseguenza, anche la parte formalmente vincitrice può essere tenuta a pagare il proprio avvocato.
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