Un produttore libero di assicurazioni ha impugnato la richiesta di contributi previdenziali avanzata dall'ente nazionale di previdenza. Durante il giudizio di Cassazione, è emerso che una precedente sentenza d'appello, ormai definitiva, aveva già dichiarato infondata la pretesa creditoria per lo stesso debito. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, poiché il risultato utile era già stato ottenuto. La Corte ha inoltre censurato il comportamento del difensore per l'uso di espressioni offensive verso il giudice di merito, disponendo la trasmissione degli atti agli organi disciplinari.
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