L'Agenzia delle Entrate ha contestato a una società l'omesso versamento dell'imposta sugli intrattenimenti per l'anno 2009, avendo accertato l'attività prevalente di discoteca anziché di ristorazione. La società ha contestato la notifica avviso di accertamento lamentando la mancanza di una delibera comunale di nomina del messo notificatore e l'omessa allegazione dei documenti richiamati nel verbale di controllo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società. I giudici hanno chiarito che la qualifica di messo comunale deriva direttamente dalla legge e dall'organico dell'ente, senza necessità di delibera della giunta. Inoltre, l'impugnazione tempestiva sana ogni eventuale irregolarità formale della consegna. Infine, l'ufficio fiscale deve motivare l'atto indicando i fatti e richiamando il verbale già noto al contribuente, senza l'obbligo di allegare ogni singolo documento probatorio.
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