La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 6588/2024, chiarisce la gestione dei termini a ritroso nel processo civile. Se un termine calcolato a ritroso, come quello per la costituzione in giudizio, scade di sabato, non viene prorogato al lunedì successivo ma anticipato al venerdì precedente. Questa interpretazione mira a garantire l'integrità dell'intervallo temporale a disposizione delle parti, evitando un'abbreviazione pregiudizievole. La Corte ha quindi respinto il ricorso di un convenuto che, costituendosi di sabato, era stato dichiarato tardivo, rendendo inammissibile la sua domanda riconvenzionale.
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