Un'azienda agricola ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro un'intimazione di pagamento per premi INAIL. Il Tribunale ha rigettato la domanda ritenendola tardiva, a causa di un errore materiale nella trascrizione della data di deposito del ricorso, indicando il 2019 anziché il 2017. L'azienda ha impugnato la decisione davanti alla Corte di Cassazione, lamentando la violazione di legge. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che l'errore commesso dal Tribunale costituisce un tipico errore di fatto percettivo, ovvero un errore revocatorio, e non un errore di giudizio o di interpretazione della legge. Di conseguenza, il rimedio corretto da esperire non era il ricorso per cassazione, bensì la revocazione davanti allo stesso giudice che ha emesso la sentenza.
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