In una procedura di espropriazione immobiliare, l'immobile di un debitore viene aggiudicato a un acquirente. Il professionista delegato indica erroneamente una scadenza per il saldo del prezzo calcolando la sospensione feriale dei termini. Accortosi dell'errore, il giudice dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, ma successivamente accoglie la sua richiesta di rimessione in termini, ritenendo l'errore scusabile. Il debitore si oppone, sostenendo l'improrogabilità del termine. La Cassazione rigetta il ricorso del debitore: sebbene il termine per il saldo del prezzo sia sostanziale e non soggetto a sospensione feriale, la rimessione in termini è legittima se il ritardo è causato da indicazioni errate e rassicuranti degli organi giudiziari, che hanno generato un affidamento incolpevole nell'acquirente.
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