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Art. 152 Codice Penale

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497 provvedimenti

Remissione della querela: condanna annullata ma spese a carico
L'Imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per un reato perseguibile a querela di parte. Prima della decisione della Cassazione, la persona offesa ha presentato la formale remissione della querela. L'Imputato ha accettato espressamente il ritiro dell'accusa. La Corte di Cassazione ha riscontrato il rispetto dei requisiti di legge e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio. La remissione della querela ha determinato l'estinzione del reato, ponendo comunque a carico dell'Imputato il pagamento delle spese processuali del giudizio.
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Furto e condanna: la remissione di querela estingue il reato
L'Imputato era stato condannato dal Tribunale per il reato di furto pluriaggravato a seguito di un patteggiamento. Durante il giudizio di ricorso in Cassazione, il difensore della persona offesa ha presentato la remissione di querela con procura speciale, regolarmente accettata dal difensore dell'Imputato. La Corte di Cassazione ha ricordato che la remissione di querela prevale sulle cause di inammissibilità e cancella il reato anche in sede di legittimità, purché il ricorso sia tempestivo. Per questo motivo, la Suprema Corte ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio perché il reato è estinto, ponendo le spese processuali a carico dell'Imputato.
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Remissione di querela per furto: da condannato a prosciolto
L'Imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di furto aggravato. Successivamente, durante il ricorso in Cassazione, la vittima ha presentato la remissione di querela per furto e l'imputato l'ha formalmente accettata. La Corte di Cassazione ha chiarito che la remissione di querela per furto, quando interviene ed è accettata prima della decisione finale, estingue completamente il reato. Questo principio prevale anche su eventuali cause di inammissibilità, a patto che il ricorso sia stato presentato nei termini di legge. I giudici hanno quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando l'estinzione del reato e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Diffamazione a mezzo stampa: reato estinto per querela ritirata
Un quotidiano ha pubblicato articoli definendo un cittadino come soggetto gravato da precedenti penali per vari reati, sulla base di mere segnalazioni di polizia presenti nelle banche dati. Contestato il reato di diffamazione a mezzo stampa, i giudici di merito hanno condannato La Giornalista per aver superato i limiti della continenza informativa. In sede di Cassazione, La Giornalista ha eccepito l'esercizio del diritto di cronaca e la veridicità sostanziale. Tuttavia, prima della decisione finale, Il Cittadino ha formalizzato la remissione di querela, regolarmente accettata dall'imputata. La Corte di Cassazione ha quindi annullato la sentenza senza rinvio, dichiarando il reato estinto e ponendo le spese del procedimento a carico della querelata, travolgendo anche le statuizioni risarcitorie civili.
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Remissione di querela e condanna: la decisione della Cassazione
Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per diffamazione aggravata, presenta ricorso in Cassazione per contestare la propria responsabilità penale. Durante l'attesa della decisione di legittimità, la persona offesa dichiara formalmente di ritirare la denuncia presso le forze dell'ordine. L'imputato accetta ufficialmente questa rinuncia. Di conseguenza, la Corte di Cassazione accerta la validità dell'accordo tra le parti. La remissione di querela cancella sia il reato sia le precedenti decisioni relative al risarcimento dei danni in favore della parte civile. I giudici annullano la sentenza di condanna senza rinvio, addebitando comunque le spese del procedimento all'imputato come stabilito dalla legge penale.
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Remissione di querela: reato estinto ma spese a carico
Un cittadino viene prosciolto dal reato di diffamazione aggravata per la particolare tenuità del fatto. Successivamente alla sentenza, la persona offesa presenta la remissione di querela, accettata dall'imputato prima della scadenza dei termini di impugnazione. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso e stabilisce che la rinuncia all'accusa estingue il reato, annullando la decisione di condanna senza rinvio. La Corte applica la regola per cui la remissione di querela cancella l'illecito penale ma pone le spese del procedimento a carico del querelato, in assenza di accordi diversi tra le parti.
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Truffa aggravata: l’assenza della vittima non cancella il reato
L'Imputato ha proposto ricorso in Cassazione contro la condanna per il reato di truffa aggravata. La difesa sosteneva che il processo non potesse proseguire per la presunta assenza di una valida denuncia-querela e per l'assenza della vittima al dibattimento, interpretata come una remissione tacita della querela. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarificando due aspetti fondamentali. In primo luogo, la denuncia-querela risultava regolarmente depositata agli atti fin dall'inizio del procedimento. In secondo luogo, la semplice mancata comparizione della persona offesa non costituisce remissione tacita se la vittima non è stata espressamente citata in qualità di testimone. Di conseguenza, i giudici hanno confermato la responsabilità penale e la pena stabilita nei precedenti gradi di giudizio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Remissione di querela: il ritiro della denuncia annulla la pena
Un individuo, accusato del reato di truffa, ha subito un processo penale promosso a seguito della denuncia della vittima. Nel corso del procedimento penale, prima che la decisione diventasse definitiva, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela, ritirando ogni contestazione. La Corte di Cassazione ha stabilito che il ritiro della denuncia estingue il reato finché il processo non si è concluso con sentenza irrevocabile. Per questo motivo, i giudici hanno annullato la condanna senza rinvio, cancellando anche i risarcimenti civili stabiliti nei gradi precedenti. L'imputato deve comunque pagare le spese processuali del giudizio.
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Remissione di querela: reato estinto ma spese agli imputati
Gli imputati avevano presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte di Appello. Prima dell'inizio della discussione, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela. Gli imputati hanno regolarmente accettato tale revoca. La Corte di Cassazione ha preso atto del ritiro dell'accusa e ha dichiarato l'estinzione del reato. La sentenza precedente è stata annullata senza rinvio. La Corte ha posto le spese del procedimento a carico degli imputati, come previsto dalla legge penale in caso di remissione concordata.
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Remissione tacita della querela: assenza del teste ed estinzione
Il Giudice di Pace aveva condannato L'Imputato a una pena pecuniaria per il reato di percosse. L'Imputato ha presentato ricorso per Cassazione evidenziando l'avvenuta remissione tacita della querela. La Persona Offesa non si era presentata all'udienza dibattimentale pur essendo stata citata come testimone con l'avviso esplicito sulle conseguenze della propria assenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ricordando che la Riforma Cartabia equipara l'assenza ingiustificata del querelante citato a una rinuncia implicita all'accusa. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza senza rinvio per estinzione del reato per sopravvenuta difetto di procedibilità.
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Omesso avviso al difensore di fiducia: condanna annullata
Due soggetti affrontano il giudizio per i reati di furto e sostituzione di persona. La vittima presenta la remissione di querela per il reato di furto, determinando l'estinzione dell'illecito. Per il reato di sostituzione di persona, la Corte di Appello dispone la trattazione orale senza informare i legali scelti dagli imputati. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa. L'omesso avviso al difensore di fiducia costituisce una nullità assoluta e insanabile del processo, in quanto priva l'imputato dell'assistenza tecnica scelta. I giudici annullano la sentenza per il furto per estinzione del reato e dispongono un nuovo giudizio d'appello per la sostituzione di persona.
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Remissione di querela: l’estinzione del reato in Cassazione
L'Imputato, condannato per il reato di appropriazione indebita, ha presentato ricorso in Cassazione evidenziando la sopravvenuta remissione di querela. La Persona Offesa ha infatti ritirato la denuncia prima della scadenza dei termini per l'impugnazione, e L'Imputato ha regolarmente accettato tale scelta. La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso proposto al solo scopo di introdurre nel processo l'accordo estintivo. Di conseguenza, i giudici di legittimità hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto. Le spese del procedimento sono state poste a carico dell'Imputato come previsto dalla legge.
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Remissione di querela: reato estinto ma spese a carico
Nel corso del giudizio penale a carico di un cittadino imputato per un reato perseguibile a querela di parte, la persona offesa ha formalmente ritirato la propria denuncia prima dell'esame del merito. L'imputato ha espresso la propria accettazione della rinuncia all'azione penale. La Corte di Cassazione ha accertato la validità dell'accordo tra le parti. La remissione di querela ha causato la chiusura immediata della causa penale. I giudici supremi hanno quindi annullato senza rinvio la sentenza di condanna emessa in precedenza dalla Corte d'Appello. L'estinzione dell'illecito ha fatto decadere ogni sanzione penale, ponendo a carico dell'imputato soltanto le spese del procedimento giudiziario.
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Remissione di querela cancella la truffa: resta il falso
L'Imputato subiva una condanna per il reato di tentata truffa legato alla richiesta di un finanziamento e per falso documentale. Dopo la sentenza di secondo grado, le parti offese formalizzavano la remissione di querela e il condannato la accettava tempestivamente. La difesa ricorreva in Cassazione chiedendo l'estinzione del reato e lamentando vizi di notifica e la prescrizione del falso. I Giudici Supremi hanno stabilito che la remissione di querela, intervenuta prima dell'impugnazione, estingue l'illecito e prevale su qualsiasi vizio procedurale non insanabile. La Corte ha cancellato la condanna per la tentata truffa e ha ridotto la pena a sei mesi di reclusione per il reato di falso rimasto intatto.
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Giustizia riparativa: nessun rinvio nei reati gravi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per i reati di rapina aggravata e ricettazione, rigettando il ricorso contro il diniego di accesso a un percorso di giustizia riparativa. I giudici hanno chiarito che l'accesso alla giustizia riparativa non comporta la sospensione del processo per i reati perseguibili d'ufficio. La sospensione processuale spetta esclusivamente per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione e su espressa istanza di parte. Inoltre, l'imputato deve dimostrare l'utilità concreta dell'istituto per la definizione del reato e delle sanzioni, senza avanzare istanze generiche o tardive a ridosso della decisione di secondo grado.
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Giustizia riparativa e reati d’ufficio: condanna confermata
La Corte d'Appello confermava la condanna di un imputato per usura ed estorsione. I giudici di secondo grado rigettavano la sua richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa a causa del fermo rifiuto della persona offesa e dell'assenza di strutture territoriali dedicate. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l'illegittimità del diniego e contestando le prove a suo carico. La Suprema Corte ha chiarito che l'opposizione della vittima non preclude in assoluto i percorsi riparativi con vittime surrogate. Tuttavia, per i reati procedibili d'ufficio l'istanza non sospende il giudizio né blocca la decisione se formulata genericamente all'udienza finale. I giudici hanno annullato senza rinvio la condanna limitatamente al reato di tentata estorsione per intervenuta prescrizione, confermando la colpevolezza definitiva per usura ed estorsione consumata e rinviando per il ricalcolo della pena.
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Inammissibilità dell’appello per tardività: gli effetti
L'Imputato viene condannato in primo grado per reati contro il patrimonio. La difesa presenta appello spedendolo per posta alla Corte di Appello anziché al Tribunale che ha emesso la sentenza. L'atto giunge alla cancelleria corretta oltre il termine perentorio di legge. I giudici territoriali dichiarano l'inammissibilità dell'appello per tardività. L'Imputato ricorre in Cassazione sostenendo che il successivo ritiro della querela da parte della vittima debba prevalere sul vizio formale ed estinguere i reati. La Corte di Cassazione rigetta l'impostazione difensiva e conferma l'inammissibilità. L'impugnazione fuori termine rende la condanna definitiva e impedisce a qualunque successiva remissione di querela di produrre effetti. L'Imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Querelante coimputato assente: nessuna remissione tacita
Un imputato, assolto per particolare tenuità del fatto, ricorre in Cassazione per ottenere l'estinzione del reato. Egli sostiene che l'assenza in udienza della persona offesa equivalga a una remissione tacita di querela, secondo le nuove norme della Riforma Cartabia. I giudici supremi respingono la tesi difensiva. La persona offesa rivestiva contemporaneamente il ruolo di coimputato per reati reciproci scaturiti dallo stesso episodio. Il coimputato gode della facoltà di non rispondere e non ha l'obbligo di deporre come un comune testimone. Di conseguenza, la sua mancata presenza riflette una strategia processuale a tutela della propria posizione e non esprime disinteresse verso il processo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese.
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Dalla condanna all’annullamento con remissione di querela
La Corte di Appello ha confermato la condanna penale e il risarcimento dei danni civili a carico di un imputato accusato di falsità in titoli di credito. L'imputato ha presentato tempestivo ricorso per Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela presso i Carabinieri e l'imputato ha dichiarato la propria accettazione. I Supremi Giudici hanno accertato la validità dell'accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta estinzione del reato, cancellando integralmente anche i risarcimenti civili e ponendo le spese del procedimento a carico dell'imputato.
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Da condannato a prosciolto: remissione di querela salva l’imputato
La Corte d'Appello condannava l'imputato per i reati di percosse e minaccia aggravata. Prima della scadenza dei termini per impugnare la decisione, la persona offesa rimetteva formalmente la denuncia davanti alle forze dell'ordine e l'imputato accettava tale atto. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione deducendo l'estinzione dei reati. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che la remissione di querela intervenuta tempestivamente estingue i reati procedibili a querela. La Corte ha annullato la condanna senza rinvio, ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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