Un cittadino, condannato nei precedenti gradi di giudizio per lesioni personali, ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza dei termini per il ricorso, la persona offesa ha formalmente ritirato la denuncia. L'imputato ha accettato tale revoca davanti alla polizia giudiziaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. Di conseguenza, la Suprema Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese del giudizio di legittimità a carico dell'imputato, in mancanza di un accordo diverso tra le parti.
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