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Art. 152 Codice Penale — Anno 2026

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97 provvedimenti

Altri anni per Art. 152 Codice Penale

Giustizia riparativa: nessun rinvio nei reati gravi
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna di un imputato per i reati di rapina aggravata e ricettazione, rigettando il ricorso contro il diniego di accesso a un percorso di giustizia riparativa. I giudici hanno chiarito che l'accesso alla giustizia riparativa non comporta la sospensione del processo per i reati perseguibili d'ufficio. La sospensione processuale spetta esclusivamente per i reati perseguibili a querela soggetta a remissione e su espressa istanza di parte. Inoltre, l'imputato deve dimostrare l'utilità concreta dell'istituto per la definizione del reato e delle sanzioni, senza avanzare istanze generiche o tardive a ridosso della decisione di secondo grado.
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Giustizia riparativa e reati d’ufficio: condanna confermata
La Corte d'Appello confermava la condanna di un imputato per usura ed estorsione. I giudici di secondo grado rigettavano la sua richiesta di accesso ai programmi di giustizia riparativa a causa del fermo rifiuto della persona offesa e dell'assenza di strutture territoriali dedicate. L'imputato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando l'illegittimità del diniego e contestando le prove a suo carico. La Suprema Corte ha chiarito che l'opposizione della vittima non preclude in assoluto i percorsi riparativi con vittime surrogate. Tuttavia, per i reati procedibili d'ufficio l'istanza non sospende il giudizio né blocca la decisione se formulata genericamente all'udienza finale. I giudici hanno annullato senza rinvio la condanna limitatamente al reato di tentata estorsione per intervenuta prescrizione, confermando la colpevolezza definitiva per usura ed estorsione consumata e rinviando per il ricalcolo della pena.
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Inammissibilità dell’appello per tardività: gli effetti
L'Imputato viene condannato in primo grado per reati contro il patrimonio. La difesa presenta appello spedendolo per posta alla Corte di Appello anziché al Tribunale che ha emesso la sentenza. L'atto giunge alla cancelleria corretta oltre il termine perentorio di legge. I giudici territoriali dichiarano l'inammissibilità dell'appello per tardività. L'Imputato ricorre in Cassazione sostenendo che il successivo ritiro della querela da parte della vittima debba prevalere sul vizio formale ed estinguere i reati. La Corte di Cassazione rigetta l'impostazione difensiva e conferma l'inammissibilità. L'impugnazione fuori termine rende la condanna definitiva e impedisce a qualunque successiva remissione di querela di produrre effetti. L'Imputato viene quindi condannato al pagamento delle spese di giudizio e a una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
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Querelante coimputato assente: nessuna remissione tacita
Un imputato, assolto per particolare tenuità del fatto, ricorre in Cassazione per ottenere l'estinzione del reato. Egli sostiene che l'assenza in udienza della persona offesa equivalga a una remissione tacita di querela, secondo le nuove norme della Riforma Cartabia. I giudici supremi respingono la tesi difensiva. La persona offesa rivestiva contemporaneamente il ruolo di coimputato per reati reciproci scaturiti dallo stesso episodio. Il coimputato gode della facoltà di non rispondere e non ha l'obbligo di deporre come un comune testimone. Di conseguenza, la sua mancata presenza riflette una strategia processuale a tutela della propria posizione e non esprime disinteresse verso il processo. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese.
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Dalla condanna all’annullamento con remissione di querela
La Corte di Appello ha confermato la condanna penale e il risarcimento dei danni civili a carico di un imputato accusato di falsità in titoli di credito. L'imputato ha presentato tempestivo ricorso per Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela presso i Carabinieri e l'imputato ha dichiarato la propria accettazione. I Supremi Giudici hanno accertato la validità dell'accordo tra le parti. La Corte di Cassazione ha annullato la condanna senza rinvio per intervenuta estinzione del reato, cancellando integralmente anche i risarcimenti civili e ponendo le spese del procedimento a carico dell'imputato.
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Da condannato a prosciolto: remissione di querela salva l’imputato
La Corte d'Appello condannava l'imputato per i reati di percosse e minaccia aggravata. Prima della scadenza dei termini per impugnare la decisione, la persona offesa rimetteva formalmente la denuncia davanti alle forze dell'ordine e l'imputato accettava tale atto. L'imputato ricorreva quindi in Cassazione deducendo l'estinzione dei reati. I Supremi Giudici hanno accolto il ricorso, stabilendo che la remissione di querela intervenuta tempestivamente estingue i reati procedibili a querela. La Corte ha annullato la condanna senza rinvio, ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Remissione di querela: condanna per furto annullata dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso di un soggetto condannato per il reato di furto. Durante il giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalizzato il ritiro della denuncia tramite verbale di polizia e l'imputato ha espresso rituale accettazione. I giudici hanno chiarito che la remissione di querela tempestiva ed espressamente accettata prevale su ogni vizio formale del ricorso ed estingue immediatamente il reato. La Suprema Corte ha quindi annullato la sentenza di condanna senza rinvio, ponendo tuttavia le spese processuali a carico dell'imputato.
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Remissione di querela: condanna annullata per furto
Due imputati avevano subito una condanna per il reato di furto aggravato nei primi due gradi di giudizio. Dopo la pronuncia della Corte di Appello, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela presso la polizia giudiziaria. Gli imputati hanno contestualmente accettato la revoca della querela prima della scadenza dei termini per impugnare la decisione. I difensori hanno quindi presentato ricorso alla Corte di Cassazione per far valere la volontà della vittima. I Giudici di legittimità hanno accolto l'istanza e hanno annullato la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuta estinzione del reato. La legge pone le spese processuali a carico dei condannati in assenza di diverso accordo scritto.
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Condanna per furto: la remissione di querela cancella la pena
Una persona, condannata per furto nei primi gradi di giudizio, ha proposto ricorso in Cassazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalmente ritirato la querela presso la stazione dei Carabinieri. L'imputata ha accettato tale rinuncia tramite il proprio difensore munito di procura speciale. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del reato a seguito dell'avvenuta remissione di querela. I giudici hanno quindi annullato la condanna senza rinvio, addebitando le spese processuali all'imputata.
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Frode informatica aggravata: la querela ritirata non salva
La Corte di Cassazione ha confermato la condanna per frode informatica aggravata a carico dell'intestatario di una carta prepagata su cui erano confluiti 2.770 euro sottratti dal conto della vittima mediante credenziali bancarie carpite illecitamente. La difesa sosteneva che il reato fosse estinto per remissione di querela e comunque rimasto allo stadio di tentativo per via del blocco della somma operato dalle Poste. I giudici hanno chiarito che l'impiego abusivo delle credenziali personali integra l'aggravante dell'identità digitale, rendendo il reato procedibile d'ufficio e insensibile al ritiro della querela. La frode si consuma non appena il denaro esce dalla disponibilità della persona offesa.
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Furto: condanna cancellata con remissione di querela
La Corte d'Appello confermava la condanna nei confronti dell'imputata per il reato di furto aggravato. Nelle more del ricorso per cassazione, la persona offesa formalizzava la remissione di querela e l'imputata accettava contestualmente tale rinuncia. La Suprema Corte ha accolto il ricorso difensivo, rilevando l'intervenuta estinzione del reato. I giudici hanno quindi annullato la sentenza di condanna senza rinvio, ponendo le spese del procedimento a carico della persona querelata.
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Dalla condanna per furto alla libertà: remissione di querela
Due soggetti subiscono una condanna in sede di appello per il reato di furto aggravato. Durante i termini per impugnare la decisione davanti alla Corte di Cassazione, la persona offesa formalizza la remissione di querela. Gli imputati accettano tale ritiro senza opporre ricusa e presentano tempestivo ricorso di legittimità per far valere l'estinzione del reato. I giudici supremi accolgono la censura, stabilendo che il ritiro della denuncia cancella l'illecito anche prima della discussione finale. La Corte annulla senza rinvio la precedente condanna ed estingue i reati contestati, ponendo a carico dei due imputati le sole spese processuali.
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Remissione tacita di querela: accusa sconfitta in Cassazione
Un cittadino viene imputato per il reato di furto semplice. Il giudice di merito dichiara il non doversi procedere perché la persona offesa attua una remissione tacita di querela e l'imputato non ricusa tale remissione. La Procura Generale impugna la decisione, sostenendo che il fatto debba essere qualificato come furto in abitazione o rapina, reati procedibili d'ufficio. La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile: l'impugnazione della pubblica accusa è generica e priva di motivi specifici contro la corretta motivazione del tribunale. L'estinzione del reato per remissione tacita di querela diventa quindi definitiva, confermando il proscioglimento dell'imputato.
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Remissione tacita della querela: l’assenza non evita la condanna
Un cittadino condannato per truffa ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'assenza delle vittime in udienza costituisse una remissione tacita della querela. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la remissione tacita della querela si verifica soltanto se il querelante, regolarmente citato come testimone, non si presenta in aula senza giustificato motivo. Nel caso specifico, il processo si è svolto con rito abbreviato e le persone offese non avevano ricevuto alcuna citazione a testimoniare. L'assenza delle vittime non cancella il reato. Di conseguenza, l'imputato deve scontare la condanna, pagare le spese processuali e versare tremila euro alla Cassa delle Ammende per la presentazione di un ricorso inammissibile.
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Truffa estinta in Cassazione con la remissione della querela
Un cittadino, condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato di truffa, ha proposto ricorso in Cassazione lamentando difetti di motivazione. Nelle more del giudizio di legittimità, la persona offesa ha formalmente ritirato la denuncia ed è intervenuta la relativa accettazione dell'imputato. La Corte di Cassazione ha verificato la tempestività degli atti e l'assenza di elementi per una assoluzione piena nel merito. Essendo la truffa un reato procedibile a querela di parte, i giudici hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta remissione della querela per truffa, annullando la sentenza impugnata senza rinvio e ponendo le spese processuali a carico dell'imputato.
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Remissione della querela: addio condanna e risarcimento
L'Imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per il reato di appropriazione indebita, con l'obbligo di risarcire i danni alla parte civile. Prima della decisione della Corte di Cassazione, la Persona Offesa ha presentato formale remissione della querela, accettata dall'imputato. Trattandosi di un reato perseguibile a querela di parte, la Suprema Corte ha rilevato l'estinzione del reato. I giudici hanno quindi disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, revocando tutte le statuizioni civili. L'Imputato è stato condannato al pagamento delle sole spese processuali, in mancanza di accordi diversi tra le parti.
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Remissione di querela: il furto si estingue ma restano le spese
L'Imputata era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio per il reato di furto. Successivamente, la persona offesa ha formalizzato la propria volontà di rimettere la querela, accettata espressamente dall'Imputata. Trattandosi di un reato procedibile a querela di parte, la Corte di Cassazione ha preso atto dell'accordo tra le parti. Di conseguenza, la Suprema Corte ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. L'Imputata è stata comunque condannata al pagamento delle spese processuali.
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Remissione di querela: addio condanna per furto in Cassazione
L'Imputato, condannato nei precedenti gradi di giudizio per furto aggravato dall'esposizione dei beni alla pubblica fede, ha proposto ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del ricorso, la vittima ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'Imputato. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela, se ritualmente accettata e presentata in pendenza del ricorso tempestivo, estingue il reato. Tale causa di estinzione prevale su eventuali inammissibilità del ricorso e cancella anche le statuizioni civili. Di conseguenza, la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna, dichiarando il reato estinto e ponendo a carico dell'Imputato solo le spese del procedimento.
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Remissione di querela: condanna annullata ma spese da pagare
Un cittadino, precedentemente condannato in sede di merito per il reato di minaccia, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione. Durante la pendenza del ricorso, la vittima ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'imputato. La Suprema Corte ha stabilito che la remissione di querela, intervenuta prima della decisione di legittimità, estingue definitivamente il reato. Tale estinzione prevale sulle cause di inammissibilità del ricorso e cancella anche le statuizioni civili di condanna al risarcimento. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese del procedimento a carico dell'imputato.
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Remissione di querela: la condanna svanisce ma restano le spese
L'Imputata era stata condannata nei precedenti gradi di giudizio per il reato di diffamazione aggravata. Durante la pendenza del ricorso davanti alla Corte di Cassazione, la persona offesa ha formalizzato la remissione di querela, accettata dall'imputata stessa presso una stazione dei Carabinieri. La Suprema Corte ha rilevato che la remissione di querela, intervenuta prima della decisione definitiva e ritualmente accettata, estingue il reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso, purché quest'ultimo sia stato presentato nei termini. Di conseguenza, i giudici hanno annullato senza rinvio la sentenza di condanna, ponendo le spese del procedimento a carico dell'imputata querelata, come previsto dalla legge.
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