Un contribuente, dopo aver acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa, aveva concesso in donazione il diritto di usufrutto ai propri genitori entro i cinque anni dall'acquisto, mantenendo la nuda proprietà. L'Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici, ritenendo tale atto un trasferimento rilevante ai fini della decadenza. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dato ragione al contribuente, stabilendo che la costituzione del diritto di usufrutto non equivale a un trasferimento di proprietà e, pertanto, non causa la perdita delle agevolazioni prima casa. La Corte ha inoltre accolto il ricorso del contribuente sulla scorretta compensazione delle spese processuali operata dal giudice d'appello.
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