Una società ha impugnato un avviso di accertamento TARI e TARES, contestando la superficie tassabile calcolata dal gestore dei rifiuti. L'ente impositore aveva dimostrato la metratura reale tramite i dati catastali e un verbale di sopralluogo, parzialmente ostacolato dal contribuente che non aveva consentito l'ispezione completa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che l'onere della prova non è stato invertito illegittimamente. Inoltre, la Corte ha stabilito che, in caso di vittoria nel processo tributario, all'ente pubblico assistito da propri funzionari spetta comunque il rimborso delle spese di lite, calcolato sulle tariffe degli avvocati ridotte del venti per cento. Di conseguenza, la società perde definitivamente la causa.
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