Una società ha impugnato una cartella di pagamento sostenendo l'invalidità della notifica effettuata tramite un operatore postale privato. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando un principio consolidato: per la notifica cartella esattoriale eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, si applicano le norme del servizio postale ordinario. Non sono quindi necessarie le formalità più stringenti previste per gli atti giudiziari, come la relata di notifica o l'invio di una seconda raccomandata informativa (CAN). La consegna del plico, attestata dall'avviso di ricevimento, è sufficiente a perfezionare la notifica.
Continua »