Un contribuente ha impugnato un estratto di ruolo e una cartella di pagamento relativa a IVA e altre imposte per l'anno 2009. Dopo il rigetto in appello, ha proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso cassazione per una serie di vizi procedurali. In particolare, ha rilevato la novità delle questioni sollevate, non discusse nei precedenti gradi di giudizio, la mancanza di autosufficienza del ricorso, che non riportava gli atti processuali necessari alla comprensione delle censure, e l'errata formulazione dei motivi, che mescolavano violazioni di legge e vizi di motivazione. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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