Un Comune richiede un decreto ingiuntivo contro una Compagnia Assicurativa per riscuotere una fideiussione legata a oneri edilizi dovuti da una Società Cooperativa. La Compagnia Assicurativa chiama in causa la Società Cooperativa per essere rimborsata. La Società Cooperativa non si presenta in primo grado e viene dichiarata contumace. Successivamente, la Società Cooperativa impugna la decisione lamentando la mancata ricezione dell'atto, poiché la prova di consegna non è presente nel fascicolo cartaceo. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso, stabilendo che il verbale d'udienza del primo giudice, che attestava la regolare produzione del documento, fa piena prova fino a querela di falso. Pertanto, la validità della notifica è confermata e la Società Cooperativa perde definitivamente la causa, dovendo pagare le spese legali.
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