Un acquirente ha citato in giudizio un venditore per ottenere la restituzione del doppio della caparra, pari a 20.000 euro, a seguito di una mancata cessione d'azienda. Il venditore, assente nel primo processo, è stato condannato. Ha poi impugnato la sentenza sostenendo la nullità della comunicazione iniziale. Il caso si è incentrato sulla validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., che il venditore riteneva irregolare per un dettaglio formale mancante sull'avviso di ricevimento. La Corte di Cassazione ha respinto la sua tesi, chiarendo che la procedura era corretta e la notifica valida. Di conseguenza, l'appello del venditore è stato dichiarato inammissibile per tardività, rendendo definitiva la sua condanna al pagamento.
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