Un fornitore chiedeva il pagamento di merce a un cliente, ma quest'ultimo negava di averla mai ricevuta. La merce era stata ritirata dall'agente del fornitore stesso, che però non aveva poteri per agire in nome del cliente. La Cassazione ha dato ragione al cliente, stabilendo che l'onere della prova della consegna spetta sempre al venditore. Il fornitore non è riuscito a dimostrare né l'effettiva consegna al destinatario finale, né che il proprio agente avesse una procura per ritirare la merce per conto del cliente. Di conseguenza, non essendo provata la consegna, il cliente non è tenuto a pagare la fattura.
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