Una società cooperativa energetica ha contestato la validità di un accordo del 1993 con cui si impegnava a versare un contributo annuale a un Comune in cambio della concessione per lo sfruttamento di acque pubbliche. La società chiedeva la restituzione delle somme o la risoluzione del contratto, lamentando che il Comune non avesse destinato i fondi alle attività locali e che l'accordo violasse il divieto di imporre misure di compensazione ambientale. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno respinto il ricorso della società. La Corte ha chiarito che le misure di compensazione ambientale pattuite liberamente prima del 2010 sono pienamente valide e che non vi è un legame di corrispettività diretta tra il pagamento del contributo e il suo successivo utilizzo da parte del Comune, escludendo così sia la nullità sia la risoluzione del contratto.
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