La Corte di Cassazione ha confermato l'esistenza di una simulazione del contratto di compravendita immobiliare tra un venditore, poi fallito, e il figlio di sua moglie. L'Acquirente non ha fornito la prova dell'effettivo pagamento del prezzo di 265.000 euro. La Corte ha chiarito che la semplice consegna di copie fotostatiche di assegni circolari non dimostra l'effettivo incasso da parte del venditore. Inoltre, la banca non aveva autorizzato l'accollo dei mutui previsto dal contratto. Nelle obbligazioni pecuniarie, il pagamento con assegno circolare estingue il debito solo quando il creditore ottiene la concreta disponibilità del denaro. Di conseguenza, i giudici hanno dichiarato nullo il contratto di vendita poiché nascondeva una donazione priva dei requisiti di legge. Il ricorso dell'Acquirente è stato dichiarato inammissibile, confermando la vittoria della Curatela Fallimentare.
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