Un Ministero ha tentato la revoca del finanziamento pubblico concesso a un'impresa, contestando il ritardo nel pagamento dei fornitori, pur a fronte di un progetto regolarmente completato. I giudici di merito hanno respinto la richiesta, stabilendo che la scadenza di 14 mesi per saldare le fatture non costituiva un requisito essenziale a pena di decadenza, mancando una specifica sanzione nel bando. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ministeriale. L'ordinanza ribadisce che l'interpretazione dei bandi e delle circolari spetta esclusivamente al giudice di merito. La Suprema Corte non può sostituirsi a tale valutazione se non vi è una palese violazione dei criteri legali di interpretazione, che nel caso specifico il Ministero non ha saputo dimostrare, limitandosi a proporre una propria lettura alternativa dei fatti.
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