Un'impresa edile, appaltatrice di un'opera fognaria, sospende i lavori e chiede la risoluzione del contratto per il mancato pagamento di un acconto da parte della Stazione Appaltante. L'ente pubblico si difende sollevando l'eccezione di inadempimento, sostenendo che l'impresa stessa fosse gravemente inadempiente per altre ragioni. La Corte di Cassazione dà ragione alla Pubblica Amministrazione. Stabilisce che, in caso di inadempienze reciproche, il giudice deve valutare quale sia la più grave. In questo caso, l'illegittima sospensione dei lavori da parte dell'impresa è stata ritenuta un inadempimento prevalente rispetto al ritardo nel pagamento, giustificando così la reazione dell'ente e la risoluzione del contratto a sfavore dell'appaltatore.
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