Nel 1996, il Promittente Venditore e il Promissario Acquirente firmano un contratto preliminare per la vendita di un immobile. L'acquirente paga l'intero prezzo ed entra subito nel possesso del bene, ma ritarda per anni la stipula del definitivo. Nel 2010, il venditore chiede la risoluzione del contratto per inadempimento. L'acquirente reagisce chiedendo il trasferimento forzato della proprietà. La Corte d'Appello, confermata dalla Cassazione, dà ragione all'acquirente. I giudici stabiliscono che il lungo ritardo dell'acquirente non costituisce un inadempimento grave, poiché il venditore ha incassato l'intero prezzo e ha tollerato il silenzio per quasi dieci anni senza attivarsi. Pertanto, viene disposto il trasferimento della proprietà dell'immobile all'acquirente.
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