Un'Associazione Temporanea di Imprese ha stipulato un contratto con un Comune per il recupero di un immobile. A causa di gravi carenze del progetto esecutivo, i lavori sono stati sospesi e il Comune ha disposto la risoluzione del contratto di appalto. L'impresa ha chiesto il risarcimento dei danni, mentre il Comune ha contestato il mancato rispetto delle formalità per l'iscrizione delle riserve. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha stabilito che, in caso di risoluzione del contratto di appalto, gli indennizzi sono predeterminati dalla legge regionale applicabile. Inoltre, ha chiarito che se il contratto è risolto, le pretese economiche dell'appaltatore non sono soggette ai rigidi oneri formali delle riserve, ma seguono le regole ordinarie del codice civile sul risarcimento da inadempimento.
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