La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito un principio fondamentale in materia di agevolazione fiscale socio. Il caso riguarda un partner di una società di persone a cui era stato notificato un avviso di accertamento per redditi da partecipazione non dichiarati. Il socio si opponeva, sostenendo che il suo reddito avrebbe dovuto essere ricalcolato tenendo conto di un'agevolazione per investimenti ambientali (cd. 'Tremonti ambiente') a cui la società aveva diritto ma che non aveva mai richiesto formalmente. La Corte ha chiarito che il diritto all'agevolazione è esclusivo della società che ha effettuato l'investimento. Se la società rimane inerte e non presenta una dichiarazione integrativa o un'istanza di rimborso, il socio non può autonomamente beneficiare della detassazione in sede di opposizione a un accertamento fiscale. Il reddito imponibile del socio è quello che risulta dalla dichiarazione della società, cristallizzatosi a causa dell'inerzia di quest'ultima.
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