Due lavoratrici, licenziate per motivo oggettivo, ottengono in primo grado la reintegrazione. La Corte d'Appello, pur confermando l'illegittimità del licenziamento, nega il carattere ritorsivo, converte la reintegra in indennità e le condanna a pagare parte delle spese legali della controparte. La Cassazione interviene sul punto, stabilendo un principio chiave sulle spese legali soccombenza parziale: la parte che vince, anche solo in parte, non può essere condannata a rimborsare le spese legali dell'avversario. Al massimo, il giudice può compensarle.
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