La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33649/2025, ha stabilito che l'impugnazione dell'estratto di ruolo è inammissibile se non fondata su uno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 602/1973. Nel caso specifico, un contribuente aveva impugnato un estratto di ruolo eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti. La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, dichiarando l'azione del contribuente inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché la prescrizione non rientra tra le cause specifiche che consentono tale impugnazione. La decisione si basa su una norma sopravvenuta (ius superveniens) applicabile ai processi in corso.
Continua »