Una società di design ha impugnato un'intimazione di pagamento, sostenendo la mancata notifica della cartella esattoriale presupposta. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 10683/2024, ha rigettato il ricorso della società per inammissibilità e genericità dei motivi, confermando la decisione dei giudici di merito sulla regolarità della notifica. Anche il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate, relativo al difetto di legittimazione passiva, è stato respinto, in quanto la Corte ha ravvisato un rigetto implicito nell'accoglimento di una tesi incompatibile con l'eccezione sollevata. La vicenda sottolinea l'importanza del principio di autosufficienza del ricorso e chiarisce i ruoli processuali di ente impositore e concessionario della riscossione.
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