Una contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento basata su diverse cartelle per tasse automobilistiche, contestando la validità della notifica cartella esattoriale per presunta mancanza di prove sulla compiuta giacenza. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica diretta tramite servizio postale ordinario, effettuata dall'agente della riscossione ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 602/1973, è valida con il solo avviso di ricevimento. Non sono necessarie le formalità aggiuntive previste per gli ufficiali giudiziari, né la redazione di una relata di notifica, poiché la procedura gode di un regime di specialità e semplificazione legittimato anche dalla Corte Costituzionale.
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