Una società in liquidazione ha impugnato una cartella di pagamento relativa a IVA e imposte dirette. Dopo una decisione favorevole in secondo grado, l'Agente della Riscossione ha presentato ricorso in Cassazione. Durante la pendenza del giudizio di legittimità, la contribuente ha presentato istanza di definizione agevolata ai sensi della Legge di Bilancio 2023, allegando la prova del pagamento della prima rata. La Suprema Corte, preso atto dell'adesione alla sanatoria, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, confermando che la definizione agevolata prevale sulla prosecuzione della lite.
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