Una contribuente ha contestato un'intimazione di pagamento sostenendo l'invalidità della notifica della cartella di pagamento presupposta, in quanto consegnata al portiere senza una successiva raccomandata informativa. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la notifica cartella pagamento, se eseguita direttamente dall'Agente della Riscossione tramite posta raccomandata, segue le regole del servizio postale ordinario. Pertanto, la consegna a persona abilitata come il portiere perfeziona la notifica senza necessità di ulteriori avvisi, a differenza di quanto previsto per gli atti giudiziari.
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