L'Amministrazione Finanziaria ha inviato una cartella di pagamento basata su un precedente atto mai ricevuto dal destinatario. Il Contribuente ha contestato la regolarità della Notifica avviso di accertamento originario. Durante la notifica dell'atto presupposto, il notificatore aveva depositato il documento presso la casa comunale per irreperibilità relativa, inviando una raccomandata informativa. Tuttavia, la raccomandata non è mai giunta a destinazione a causa di un indirizzo insufficiente ed è tornata al mittente senza l'avviso di ricevimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Fisco, stabilendo che la Notifica avviso di accertamento si perfeziona soltanto con la ricezione della raccomandata informativa o con la compiuta giacenza. Senza la prova di consegna prodotta in giudizio, l'intero procedimento notificatorio è nullo e la cartella di pagamento è inefficace.
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