Una cittadina residente all'estero ha impugnato una cartella di pagamento per sanzioni amministrative, sostenendo la nullità della notifica. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33543/2023, ha stabilito che, in caso di esito negativo della notifica all'estero a mezzo raccomandata, la procedura si perfeziona correttamente con il deposito dell'atto presso l'albo del comune di ultima residenza in Italia, ai sensi dell'art. 140 c.p.c. Di conseguenza, l'opposizione della cittadina è stata dichiarata tardiva e il ricorso rigettato.
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