Una società di costruzioni ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito di un accertamento fiscale per l'anno 2006. Dopo i rigetti nei primi due gradi di giudizio, la contribuente ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che l'atto presupposto fosse stato annullato da un'altra sentenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso poiché la società non ha fornito la prova del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento. La mancanza dell'attestazione di cancelleria, prescritta dall'art. 124 disp. att. c.p.c., ha reso impossibile accertare la definitività della decisione favorevole, confermando la validità della pretesa tributaria.
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