L'Amministrazione Finanziaria ha impugnato un avviso di accertamento, ma la Commissione Tributaria Regionale ha dichiarato inammissibile il suo appello. Il messo speciale aveva tentato la consegna dell'atto e, riscontrata l'assenza temporanea del destinatario, aveva spedito una raccomandata informativa tramite posta privata. Tuttavia, l'avviso di ricevimento è tornato privo di firma o attestazioni. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente pubblico, confermando l'inesistenza della notifica. La Corte ha stabilito che la notifica dell'atto di appello non si perfeziona con la sola spedizione della raccomandata informativa, ma richiede la prova della sua ricezione. Non avendo l'ente riattivato tempestivamente la procedura di notifica dopo l'esito negativo, l'appello è definitivamente inammissibile e l'Amministrazione è stata condannata a pagare le spese di giudizio.
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