Il Contribuente ha impugnato otto intimazioni di pagamento emesse dall'Agente della Riscossione, lamentando l'omessa notifica delle cartelle sottostanti. La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, concentrandosi sulla validità della notifica della cartella di pagamento. La Corte ha stabilito che, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, l'esattore deve seguire rigorosamente le formalità dell'articolo 140 del codice di procedura civile, inviando e garantendo la ricezione della raccomandata informativa. Poiché per una delle cartelle tali adempimenti non erano stati rispettati, la relativa intimazione è stata annullata. Per le altre cartelle, la notifica tramite posta ordinaria è stata ritenuta valida, poiché il disconoscimento della firma richiede una querela di falso.
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