La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 29916/2023, ha affrontato un caso di danni da infiltrazioni provenienti da un terrazzo ad uso esclusivo con funzione di copertura. La Corte ha confermato la responsabilità solidale tra il proprietario esclusivo del terrazzo, in qualità di custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., e il Condominio, per l'omessa manutenzione delle parti comuni. L'ordinanza chiarisce che la delibera di esecuzione dei lavori, se non attuata prima dell'azione legale, non esclude la condanna alle spese per il principio di soccombenza virtuale. Di conseguenza, la responsabilità terrazzo per i danni è condivisa.
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