Un acquirente compra un appartamento scoprendo poi che il sottotetto non è abitabile per altezza insufficiente, contrariamente a quanto dichiarato dal venditore. L'acquirente chiede il risarcimento dei danni anche al professionista che ha redatto l'atto. La Corte d'Appello esclude la colpa di quest'ultimo, ritenendo che non dovesse verificare la conformità urbanistica. La Corte di Cassazione ribalta la decisione, accogliendo il ricorso dell'acquirente. I giudici sanciscono la responsabilità professionale del notaio, il quale non può limitarsi a registrare la volontà delle parti. Egli deve compiere tutte le verifiche tecniche e giuridiche necessarie, rispettando l'obbligo di informazione e di consiglio per garantire la sicurezza dell'affare, salvo espresso esonero dei clienti.
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