Una società, titolare di una concessione per l'imbottigliamento di acque minerali, si è opposta alla richiesta di pagamento di una nuova 'componente tariffaria' avanzata da un Ente Provinciale, vantando un'esenzione totale dal canone pattuita in origine. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società, stabilendo che la nuova componente tariffaria, basata sulla quantità di acqua imbottigliata, non era una tassa autonoma ma parte integrante del canone di concessione acqua. Pertanto, rientrava nell'ambito dell'esenzione originaria, poiché la legge all'epoca dei fatti non operava alcuna distinzione tra le due voci.
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