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Art. 1372 Codice Civile — Sezione Seconda Penale

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Restituzione delle cose sequestrate: decide il giudice civile
Un veicolo, oggetto di truffa ai danni del Proprietario Originario, viene sequestrato e poi rivendicato dal Terzo Acquirente in buona fede. Il giudice per le indagini preliminari ordina la restituzione del mezzo al Proprietario Originario. Il Terzo Acquirente si oppone, sostenendo che esista una reale controversia sulla proprietà del bene. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, chiarendo che in caso di contestazione sulla titolarità, la decisione spetta esclusivamente al giudice civile. Di conseguenza, la Suprema Corte annulla il provvedimento e stabilisce che la restituzione delle cose sequestrate non può essere disposta dal giudice penale, il quale deve mantenere il vincolo sul bene e rimettere le parti davanti al tribunale civile per risolvere la disputa sulla proprietà.
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