Un gruppo di ex dipendenti bancari, andati in pensione tra il 1998 e il 1999, ha richiesto l'ammissione allo stato passivo del fondo pensioni aziendale in liquidazione. I ricorrenti pretendevano una quota delle plusvalenze derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare del fondo, invocando una vecchia norma statutaria. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che i lavoratori, avendo già riscosso la propria quota capitalizzata (cosiddetto zainetto) prima della liquidazione, avevano sciolto ogni rapporto con il fondo. Di conseguenza, non avevano diritto a partecipare al riparto finale dei beni. La Corte ha chiarito che le regole della previdenza complementare consentono ai contratti collettivi successivi di rideterminare le prestazioni, senza che i lavoratori possano vantare diritti su norme non più applicabili alla fase di liquidazione generale dell'ente.
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