Un lavoratore ha contestato la cessione del suo contratto di lavoro, avvenuta a seguito di un presunto trasferimento di ramo d'azienda tra la società cedente e una società terza. La Corte d'Appello ha dichiarato inefficace il trasferimento per mancanza di autonomia funzionale del ramo ceduto, qualificato come semplice esternalizzazione di servizi. La società cedente ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che il lavoratore avesse prestato consenso tacito lavorando per dieci anni presso la nuova azienda. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la continuazione del lavoro rispondeva solo alla necessità di sostentamento. Inoltre, ha ribadito che il trasferimento di ramo d'azienda richiede che la parte ceduta sia capace di raggiungere uno scopo produttivo con i propri mezzi già al momento della cessione. Il lavoratore ha quindi vinto la causa, mantenendo il diritto al rapporto con la società originaria.
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