Un avvocato ha agito in giudizio per ottenere il pagamento dei propri onorari professionali da parte di due soggetti che, in un atto di conciliazione transattiva, si erano accollati i debiti relativi alle spese legali di un terzo. Mentre la Corte d'Appello aveva qualificato l'accordo come mero accollo interno, escludendo il diritto del professionista di agire direttamente contro gli accollanti, la Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione. La Suprema Corte ha stabilito che per configurare un accollo esterno non è necessaria una clausola espressa, ma occorre valutare la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo, anche successivo alla firma del contratto, per verificare se vi sia stata l'apertura all'adesione del creditore.
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