La Corte di Cassazione ha affrontato il tema del Calcolo TFR in relazione a un assegno integrativo aziendale corrisposto a un dipendente di una fondazione culturale. Il lavoratore lamentava l'esclusione di tale voce dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto, nonostante la sua natura fissa e continuativa. La Corte d'Appello aveva inizialmente negato il diritto, basandosi su una clausola dell'accordo aziendale che definiva l'emolumento come privo di effetti retributivi. Tuttavia, la Suprema Corte ha cassato la sentenza, stabilendo che il principio di onnicomprensività del Calcolo TFR previsto dall'Art. 2120 c.c. può essere derogato dalla contrattazione collettiva solo attraverso una volontà chiara, univoca e risultante da un'interpretazione complessiva e coordinata di tutte le clausole contrattuali, nazionali e aziendali.
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