Una consumatrice ha estinto anticipatamente un finanziamento, chiedendo il rimborso dei costi di intermediazione non goduti. La società finanziaria si è opposta, sostenendo che tali costi fossero iniziali e non rimborsabili. La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della consumatrice a una riduzione proporzionale del costo totale del credito. Con questa decisione, la Corte ha stabilito che il principio di tutela del consumatore, derivante anche dal diritto europeo, garantisce il rimborso in caso di estinzione anticipata, anche per i contratti stipulati prima della riforma del 2010 e in assenza di una specifica delibera attuativa del CICR.
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