Alcuni privati cittadini hanno ceduto un terreno edificabile a una società di costruzioni con la promessa di ottenere un immobile di futura edificazione. Poiché la società è risultata inadempiente e successivamente è stata dichiarata fallita, i proprietari hanno promosso un'azione giudiziaria per chiedere la restituzione del bene e l'Insinuazione al passivo fallimentare per il recupero del valore dell'area. I giudici di merito hanno respinto le domande. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto, evidenziando che le pretese restitutorie non possono essere separate dall'accertamento della risoluzione contrattuale all'interno della procedura concorsuale. Inoltre, i motivi di ricorso inerenti all'interpretazione delle clausole negoziali sono stati dichiarati inammissibili per violazione del principio di autosufficienza, avendo i ricorrenti omesso di trascrivere il testo dei contratti nell'atto introduttivo. La Suprema Corte ha comunque compensato le spese di lite.
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