La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15964/2024, ha stabilito che una vendita immobiliare sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento del prezzo, con previsione di efficacia retroattiva (ex tunc), deve essere soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. La Corte ha chiarito che tale clausola di retroattività è incompatibile con la fattispecie della vendita con riserva di proprietà, che invece prevede un trasferimento di proprietà con efficacia dal momento del saldo (ex nunc). Di conseguenza, l'atto dell'Agenzia delle Entrate che aveva riqualificato il contratto e applicato l'imposta proporzionale è stato annullato, accogliendo il ricorso del contribuente.
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